Art. 39.
(Identità di copertura).

      1. Il Direttore generale del SIS, previa comunicazione al Ministro delle informazioni per la sicurezza, può disporre o autorizzare i direttori dell'AE e dell'AI, perché, ai fini del miglior espletamento dei compiti affidati o a copertura di essi, gli addetti agli organismi informativi usino, anche in ogni sede, documenti di identificazione che contengano indicazioni sulle qualità personali diverse da quelle reali. Con le medesime procedure e al fine di agevolare lo svolgimento di specifiche operazioni, ivi comprese quelle condotte a norma dell'articolo 28, può essere disposta o autorizzata anche l'utilizzazione temporanea di documenti e certificati di copertura. Presso il Dipartimento e l'Area che procede all'operazione è tenuto un registro riservato attestante i tempi e le procedure seguite per il rilascio del documento o del certificato di copertura. Al termine dell'operazione, il documento o il certificato è conservato presso il competente organismo informativo. L'uso del documento o del certificato di copertura fuori dei casi autorizzati è punito a norma delle vigenti disposizioni penali.